(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 83  del
                           14 agosto 2020) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
  (Omissis). 
    
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello statuto; 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2009,  n.  82  (Accreditamento
delle strutture e  dei  servizi  alla  persona  del  sistema  sociale
integrato) e in particolare l'articolo 11; 
  Visto il D.P.G.R. 3 marzo 2010 n. 29/R (Regolamento  di  attuazione
della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 «Accreditamento delle strutture  e
dei servizi alla persona del sistema sociale integrato»); 
  Visto il parere del Comitato tecnico di  direzione  espresso  nella
seduta del 18 giugno 2020; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 27  luglio  2020,  n.
1005; 
  Considerato quanto segue: 
    1. il 3 marzo 2010 e' stato approvato il D.P.G.R. 29/R, attuativo
dell'art.  11  della  l.r.  82/2009,  che  ha  disciplinato,  per  le
strutture e per i servizi del sistema integrato, i requisiti generali
e specifici per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio,
le modalita' per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di
acquisto, gli indicatori per la verifica dell'attivita' svolta e  dei
risultati raggiunti  nonche'  le  modalita'  attuative  dei  processi
informativi; 
    2. la l.r. 82/2009 e' stata modificata prevedendo: 
      a) la distinzione tra Giunta (competente  per  l'accreditamento
delle  strutture)  e  comuni  (competenti  per  l'accreditamento  dei
servizi); 
      b) una nuova disciplina dei controlli e del regime transitorio,
per renderli coerenti con la ripartizione di funzioni  tra  Giunta  e
comune  e  con  l'introduzione  della  durata  di  cinque  anni   per
l'accreditamento delle strutture; 
      c)  e'  stato  introdotto  il  Gruppo  tecnico   regionale   di
valutazione a supporto delle nuove funzioni regionali di controllo in
materia di accreditamento delle strutture; 
    3. il nuovo articolo 11 della l.r. 82/2009  prevede  che  debbano
essere disciplinati con successivo regolamento: 
      a) i requisiti  generali  per  l'accreditamento,  distinti  per
tipologia di servizio; 
      b) le modalita' per la concessione, gestione ed erogazione  dei
titoli di acquisto; 
      c) il numero dei componenti del  Gruppo  tecnico  regionale  di
valutazione, le modalita' di scelta, e le cause  di  incompatibilita'
dei medesimi, nonche' le modalita' di costituzione e di funzionamento
del gruppo stesso; 
      d) le modalita' e i criteri per lo  svolgimento  dell'attivita'
di controllo; 
      e)  le  modalita'  attuative  dei  processi  informativi,   ivi
comprese le modalita' di trasmissione degli elenchi; 
    4. e' stato completamente ridisegnato il sistema  dei  requisiti,
permanendo nel regolamento soltanto i  requisiti  generali  contenuti
negli allegati A e B al presente regolamento, rispettivamente per  le
strutture e per  i  servizi  di  assistenza  domiciliare  erogati  da
organizzazioni, rinviando alla deliberazione di cui all'art. 3, comma
5 della l.r. 82/2009 l'individuazione dei nuovi requisiti specifici e
dei nuovi indicatori; 
    5. i titoli per l'acquisto dei  servizi  sociali  integrati  sono
gestiti dagli enti competenti per specifiche prestazioni erogate  dai
soggetti accreditati e inseriti negli appositi  elenchi,  sulla  base
del  percorso  assistenziale  personalizzato  e  nel  rispetto  della
disciplina dell'ISEE per consentire una  migliore  fruibilita'  delle
prestazioni offerte dal sistema integrato; 
    6. la Giunta regionale si avvale del Gruppo tecnico regionale  di
valutazione,  i  cui  membri  sono  individuati  mediante   procedura
pubblica di selezione, per effettuare  i  controlli  sulle  strutture
accreditate e per verificare  il  mantenimento  dei  requisiti  e  la
conformita' agli indicatori; 
    7. l'attivita' di controllo da parte del Gruppo di valutazione si
svolge mediante sopralluoghi ed avviene: 
      a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta; 
      b) sulle strutture individuate con metodo a campione,  in  caso
di rinnovo; 
    8. la Giunta regionale disciplina con  propria  deliberazione  le
modalita' tecniche di aggiornamento continuo  e  pubblicazione  delle
informazioni afferenti  gli  elenchi  degli  accreditati  nonche'  le
modalita' di attuazione dei relativi processi infornativi; 
    9. si rende, quindi,  necessario  procedere  all'abrogazione  del
regolamento, approvato con D.P.G.R.  29/R/2010  ed  alla  contestuale
approvazione di un nuovo regolamento postponendo la  sua  entrata  in
vigore  alla  data  di  approvazione  della  deliberazione   di   cui
all'articolo 3, comma 5, della l.r. 82/2009, per evitare che  vi  sia
soluzione di  continuita'  tra  un  regime  e  l'altro  e  completare
l'attuazione delle nuove procedure con l'individuazione dei requisiti
specifici e degli indicatori. 
 
                 Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                Oggetto(Articolo 11, l.r. n. 82/2009) 
 
  1. Il presente  regolamento  costituisce  attuazione  dell'art.  11
della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82  (Accreditamento  delle
strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).