(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 83 del 14 agosto 2020) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello statuto; Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) e in particolare l'articolo 11; Visto il D.P.G.R. 3 marzo 2010 n. 29/R (Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 «Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato»); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 18 giugno 2020; Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2020, n. 1005; Considerato quanto segue: 1. il 3 marzo 2010 e' stato approvato il D.P.G.R. 29/R, attuativo dell'art. 11 della l.r. 82/2009, che ha disciplinato, per le strutture e per i servizi del sistema integrato, i requisiti generali e specifici per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio, le modalita' per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, gli indicatori per la verifica dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti nonche' le modalita' attuative dei processi informativi; 2. la l.r. 82/2009 e' stata modificata prevedendo: a) la distinzione tra Giunta (competente per l'accreditamento delle strutture) e comuni (competenti per l'accreditamento dei servizi); b) una nuova disciplina dei controlli e del regime transitorio, per renderli coerenti con la ripartizione di funzioni tra Giunta e comune e con l'introduzione della durata di cinque anni per l'accreditamento delle strutture; c) e' stato introdotto il Gruppo tecnico regionale di valutazione a supporto delle nuove funzioni regionali di controllo in materia di accreditamento delle strutture; 3. il nuovo articolo 11 della l.r. 82/2009 prevede che debbano essere disciplinati con successivo regolamento: a) i requisiti generali per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio; b) le modalita' per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto; c) il numero dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, le modalita' di scelta, e le cause di incompatibilita' dei medesimi, nonche' le modalita' di costituzione e di funzionamento del gruppo stesso; d) le modalita' e i criteri per lo svolgimento dell'attivita' di controllo; e) le modalita' attuative dei processi informativi, ivi comprese le modalita' di trasmissione degli elenchi; 4. e' stato completamente ridisegnato il sistema dei requisiti, permanendo nel regolamento soltanto i requisiti generali contenuti negli allegati A e B al presente regolamento, rispettivamente per le strutture e per i servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni, rinviando alla deliberazione di cui all'art. 3, comma 5 della l.r. 82/2009 l'individuazione dei nuovi requisiti specifici e dei nuovi indicatori; 5. i titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati sono gestiti dagli enti competenti per specifiche prestazioni erogate dai soggetti accreditati e inseriti negli appositi elenchi, sulla base del percorso assistenziale personalizzato e nel rispetto della disciplina dell'ISEE per consentire una migliore fruibilita' delle prestazioni offerte dal sistema integrato; 6. la Giunta regionale si avvale del Gruppo tecnico regionale di valutazione, i cui membri sono individuati mediante procedura pubblica di selezione, per effettuare i controlli sulle strutture accreditate e per verificare il mantenimento dei requisiti e la conformita' agli indicatori; 7. l'attivita' di controllo da parte del Gruppo di valutazione si svolge mediante sopralluoghi ed avviene: a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta; b) sulle strutture individuate con metodo a campione, in caso di rinnovo; 8. la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalita' tecniche di aggiornamento continuo e pubblicazione delle informazioni afferenti gli elenchi degli accreditati nonche' le modalita' di attuazione dei relativi processi infornativi; 9. si rende, quindi, necessario procedere all'abrogazione del regolamento, approvato con D.P.G.R. 29/R/2010 ed alla contestuale approvazione di un nuovo regolamento postponendo la sua entrata in vigore alla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, della l.r. 82/2009, per evitare che vi sia soluzione di continuita' tra un regime e l'altro e completare l'attuazione delle nuove procedure con l'individuazione dei requisiti specifici e degli indicatori. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto(Articolo 11, l.r. n. 82/2009) 1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).